Concordato preventivo

Lo studio Legale D’Antuono offre consulenza e supporto sia alle imprese in difficoltà che ai creditori di aziende coinvolte in un processo di restructuring e turnaround.
Il nostro scopo è quello di proteggere il patrimonio aziendale e preservare i posti di lavoro.
Sosteniamo imprenditori, soci e dirigenti nel superamento di eventuali azioni di responsabilità, revocatorie ed azioni individuali da parte dei creditori, proteggendo i complessi produttivi per preservarne l’equilibrio economico.
Rivolgersi ad uno studio legale specializzato è sempre raccomandabile sia per l’imprenditore che affronta una crisi aziendale o teme un fallimento (oggi liquidazione giudiziale), sia per il creditore di un’azienda già interessata da una procedura concorsuale che desidera recuperare i propri crediti, ma non sa come procedere.

Accompagniamo qualsiasi tipologia d’impresa nell’attuazione di piani aziendali applicati ad un contesto di risanamento che prevedano riorganizzazioni ed interventi straordinari per il superamento della crisi.
– Avv. Francesco D’Antuono
Consulenza personalizzata
Una consulenza con il nostro Studio Legale in materia di crisi d’impresa e di insolvenza può aiutare a superare le difficoltà, definire un contesto chiaro nel quale operare e consentire di individuare la soluzione più appropriata al caso specifico.
Il Nuovo Codice della Crisi e il concordato preventivo
Entrato in vigore lo scorso 15 luglio, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stato introdotto nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio del 2019.
Il Codice della Crisi ha sostituito la Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 16 marzo del 1942) e, al tempo stesso, ha disegnato una nuova disciplina sul Sovraindebitamento (precedentemente introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge n. 3 del 27 gennaio del 2012) che interessa i professionisti, i piccoli imprenditori non fallibili ed i consumatori.
Lo scopo del nuovo Codice è quello di delineare un quadro giuridico omogeneo e coerente sulla Crisi d’impresa che consenta di favorire la fiducia nel nostro ordinamento e nell’intero sistema economico.
Il concordato preventivo è una delle procedure maggiormente interessata dalle modifiche del Codice e si presenta come uno degli strumenti principali per affrontare e risolvere la crisi.

In cosa consiste
Il concordato preventivo si sostanzia in una procedura, di natura concorsuale, mediante la quale l’imprenditore rivolge ai propri creditori una proposta che consenta di definire i propri debiti attraverso la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.
Lo scopo principale della riforma in materia di Crisi d’Impresa è quello di conseguire, attraverso la procedura di concordato preventivo, la protezione dell’interesse del ceto creditorio, la conservazione dei complessi produttivi e la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
La procedura di concordato preventivo è estremamente complessa, tuttavia, il momento fondamentale è rappresentato dalla votazione della proposta dell’imprenditore in crisi da parte dei creditori: solo il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge consentirà l’omologazione della proposta concordataria da parte del Tribunale.
Ottenuta l’omologazione, il concordato preventivo entra nella sua fase esecutiva la cui attuazione, con la supervisione di un Commissario Giudiziale e del Giudice Delegato, è rimessa:
- all’organo amministrativo, nel caso di concordati in continuità;
- ad un liquidatore giudiziale, nel caso di concordati liquidatori.
Proprio in relazione alle finalità perseguite dalla proposta di concordato, è possibile distinguere il concordato preventivo con continuità aziendale dal concordato preventivo con finalità liquidatoria.
Il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza accorda un ruolo preferenziale al Concordato in continuità aziendale che, allo stato, può essere considerato come lo strumento più efficace per conseguire la conservazione dei complessi produttivi oltre che la tutela degli interessi del ceto creditorio e di tutti i soggetti coinvolti da un processo di ristrutturazione.
Il concordato preventivo con continuità aziendale
La procedura di Concordato Preventivo in continuità aziendale si fonda sulla prosecuzione, o la ripresa, dell’attività imprenditoriale.
La continuità può essere attuata sia dallo stesso imprenditore, il quale proseguirà nella propria gestione aziendale (Continuità diretta), sia da un soggetto diverso attraverso un contratto di cessione, affitto, usufrutto, ecc. (Continuità indiretta)
La procedura di concordato preventivo è ammissibile solo in presenza di un’attestazione, da parte di un professionista terzo ed indipendente, che il piano proposto consenta di soddisfare il ceto creditorio in misura non inferiore a quanto si otterrebbe nel caso di liquidazione giudiziale (ex Fallimento).
La soluzione residuale: il concordato preventivo con finalità liquidatorie
Diversamente da quanto previsto nel concordato in continuità, nella procedura di Concordato Preventivo Liquidatorio si assiste alla soddisfazione dei creditori attraverso il solo risultato dell’attività di liquidazione del complesso aziendale, senza la previsione di alcuna prosecuzione dell’attività d’impresa.
L’accesso a tale procedura, meramente liquidatoria, incontra non pochi limiti di ammissibilità: ed infatti, per poter utilizzare tale strumento di risoluzione della crisi, è necessario che l’imprenditore sia in grado di garantire:
- il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20 %;
- l’apporto di finanza esterna in misura non inferiore al 10 % dell’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.
Dette previsioni, di fatto, relegano la procedura di concordato liquidatorio ad un ruolo residuale rispetto a soluzioni che garantiscano la continuità ed evidenziano le finalità della disciplina codicistica di salvaguardia dei complessi aziendali e di conservazione dei posti di lavoro.
Gli imprenditori che si trovano in una situazione di insolvenza o di crisi per poter accedere alla procedura di concordato preventivo, sia esso liquidatorio o con continuità, devono rispettare specifici requisiti, previsti dal Codice della Crisi, sia soggettivi che oggettivi.
Il nostro compito è quello di supportare gli imprenditori lungo la strada di risoluzione della crisi attraverso la messa a punto di ogni strategia che sia finalizzata alla conservazione e alla eventuale valorizzazione del patrimonio aziendale.
Scopri la soluzione giusta per te: richiedi una consulenza personalizzata e affronta le tue sfide insieme a noi, individuando l’approccio giuridico più efficace per superare la crisi.
Il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto nel nostro ordinamento altre due specifiche procedure di concordato: il Concordato Semplificato ed Il Concordato Minore
Il concordato semplificato
Il concordato semplificato è una procedura attivabile solo su iniziativa dell’imprenditore a condizione che quest’ultimo abbia precedentemente intrapreso un percorso di composizione negoziata della crisi conclusosi con esito negativo e con trattative condotte dalle parti secondo correttezza e buona fede.
Il concordato semplificato è connotato da semplicità ed essenzialità dell’intera procedura ed ha la finalità di premiare l’imprenditore che abbia dimostrato solerzia nella risoluzione della propria crisi inducendo, al contempo, i creditori a partecipare in maniera attiva alle trattative intavolate nell’ambito della composizione negoziata.
Il concordato minore
Il concordato minore è stato introdotto dal Codice della Crisi e si rivolge alle start up innovative, agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori ed ai professionisti per consentire loro di individuare una soluzione che consenta di continuare a svolgere la propria attività d’impresa o professionale.
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