La procedura di esdebitazione permette ai debitori “falliti” di usufruire della cancellazione di quella parte di debiti che non sono stati soddisfatti in maniera integrale durante la procedura concorsuale, a patto che vengano rispettati specifici requisiti oggettivi o soggettivi di meritevolezza.
Il Nuovo Codice dell’Impresa ha potenziato e ampliato questo istituto, sia perché la liquidazione giudiziale ha preso il posto del fallimento, sia perché l’esdebitazione è stata estesa alle persone giuridiche.
Il beneficio, di conseguenza, è stato reso automatico ma a contraddittorio differito. Vuol dire che si concede l’esdebitazione a meno che i creditori che non sono stati integralmente soddisfatti non presentino opposizione, che comunque deve essere motivata.
La concessione dell’esdebitazione
Si concede l’esdebitazione durante la chiusura della procedura o comunque a tre anni di distanza dalla data di apertura: gli anni si riducono da tre a due nel caso di richiesta tempestiva di composizione assistita della crisi.
Il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa, al comma 2 dell’articolo 390, prevede la disciplina transitoria, la quale allontana dal punto di vista temporale l’applicazione pratica dell’istituto come è stato riformato dal codice stesso.
In via ragionevole, infatti, sarebbe opportuno ritenere applicabile l’esdebitazione di diritto unicamente alle procedure di liquidazione giudiziale aperte a seguito all’entrata in vigore delle nuove norme.
Presupposti per l’applicabilità dell’istituto
Occorre precisare, inoltre, che ai fini dell’applicabilità della esdebitazione è necessario che il debitore sia stato assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale o a quella di liquidazione controllata del sovraindebitato.
Nel primo caso sono valide le norme contenute negli articoli 278, 279, 280 e 281 del Nuovo Codice dell’Impresa, mentre nel secondo caso il riferimento normativo è rappresentato dalle norme degli articoli 282 e 283.
Particolare rilievo va posto alle condizioni ostative riportate nell’articolo 280 per le quali il beneficio dell’esdebitazione è applicabile nel caso in cui il debitore:
- non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa;
- non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;
- non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
A chi si applicano le nuove norme
Le nuove norme si applicano ai debitori persone fisiche che sono sottoposti a liquidazione in proprio così come ai soggetti persone fisiche che sono stati “liquidati in estensione”: è il caso, per esempio, dei soci illimitatamente responsabili della società che viene sottoposta a liquidazione giudiziale, come indicato dall’articolo 256 del codice.
Non solo: il campo applicativo si estende anche ai debitori persone fisiche che svolgono attività non commerciale, a prescindere dal fatto che si tratti di professionisti, di consumatori o di imprenditori oggetto di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.
L’esdebitazione delle società
Si prevede, attraverso il nuovo codice, che la società possa essere esdebitata. Il legislatore in tutti i casi ha ritenuto come indispensabile la sussistenza di diversi requisiti di meritevolezza di carattere soggettivo, a cui si fa riferimento nell’articolo 280 del codice.
Nel caso in cui l’esdebitazione sia relativa a una società è necessario verificare in capo ai soci e agli amministratori i requisiti di meritevolezza; non importa che si tratti di una società direttamente operativa o anche solo di una holding. È essenziale, invece, che nei confronti del soggetto sia stata aperta una procedura di liquidazione controllata o giudiziale.
L’esdebitazione del debitore incapiente
Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede, all’art. 283, che debitore persona fisica meritevole, non sottoponibile alla liquidazione giudiziale ma sovraindebitata, che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, la possibilità di accedere per una sola volta all’esdebitazione.
Il soggetto, dopo il ricorso presentato tramite l’O.C.C. entra in una sorta di amministrazione “vigilata”, che prevede che entro 4 anni dal provvedimento del giudice egli debba procedere al pagamento dei debiti se sopravvengono utilità rilevanti che consentano un soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.
La circostanza che questo tipo di esdebitazione sia concessa “una tantum” ne descrive in termini netti la caratteristica di beneficio eccezionale, non rinnovabile.
La formulazione della norma consente di ritenere che l’esdebitazione dell’incapiente possa essere applicata anche nel caso di liquidazione giudiziale: si potrà pertanto cercare di ottenere il beneficio anche per il soggetto liquidato la cui procedura era priva di attivo, pur se in tal caso i presupposti oggettivi e soggettivi dovranno essere valutati con maggior rigore, in particolare accertando che l’imprenditore non si fosse posto volontariamente in una situazione di incapienza prima dell’apertura della liquidazione, al fine di danneggiare o frodare i creditori.
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