La procedura di concordato preventivo

da | Crisi di impresa

  1. Home
  2. Crisi di impresa
  3. La procedura di concordato preventivo

In questo articolo analizzeremo la procedura di concordato preventivo, uno dei principali strumenti a disposizione dell’imprenditore per risolvere situazioni di crisi o di insolvenza.

Il concordato preventivo si sostanzia in una procedura, di carattere concorsuale, attraverso la quale l’imprenditore formula una proposta ai creditori. La proposta deve rispettare in ordine le forme, modalità e tempistiche di soddisfacimento dei rispettivi crediti.

Le tipologie di concordato preventivo: concordato preventivo liquidatorio e in continuità

Il nostro ordinamento distingue due diverse tipologie di concordato preventivo, a seconda della finalità che lo stesso intende perseguire: il concordato preventivo liquidatorio ed il concordato preventivo in continuità aziendale.

Il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza accorda un ruolo predominante al concordato in continuità. Esso infatti rappresenta uno degli strumenti più efficaci alla conservazione dei complessi aziendali ed alla tutela degli interessi degli stakeholders, primi tra tutti, i creditori.

Il concordato preventivo in continuità

Nel concordato in continuità aziendale è prevista la prosecuzione, o la ripresa, dell’attività imprenditoriale. Tale prosecuzione può attuarsi in modo diretto o, in modo indiretto. Nel primo caso è lo stesso imprenditore che continua a gestire i propri complessi produttivi. Nel secondo caso invece la gestione dell’azienda è rimessa ad un soggetto diverso dall’imprenditore (come, ad esempio un cessionario, usufruttuario, affittuario, ecc.).

Il ricorso allo strumento del concordato in continuità aziendale è consentito all’imprenditore che sia in grado di attestare in primis la veridicità dei dati riportati nel piano. Inoltre l’imprenditore deve dimostrare che la continuità aziendale ha l’obiettivo di superare la crisi. Il superamento della crisi avviene garantendo la sostenibilità economica dell’impresa ed il pagamento dei creditori in misura non inferiore a quanto riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale (ex Fallimento).

Concordato preventivo liquidatorio

Nel concordato preventivo liquidatorio invece l’imprenditore procede alla soddisfazione dei propri creditori con quanto realizzato dalla liquidazione del complesso aziendale.

Il ruolo residuale di tale tipologia di concordato si riscontra nei limiti al suo utilizzo imposti dal Codice della crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Tali limiti si sostanziano nella necessità di garantire il soddisfacimento del ceto chirografario in misura non inferiore al 20%. Inoltre l’apporto di finanza esterna deve essere in una misura non inferiore al 10% dell’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.

Dette previsioni, di fatto, riservano un ruolo secondario al concordato liquidatorio rispetto a quello in continuità aziendale. Si evidenzia infatti la finalità propria dell’intera disciplina contenuta nel Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza. Tale disciplina predilige soluzioni procedurali che oltre alla soddisfazione del ceto creditorio tendano anche alla conservazione dei complessi aziendali e dei posti di lavoro.

Procedura di concordato preventivo: presentazione della domanda

Il concordato preventivo, sia esso liquidatorio che in continuità, è una procedura volontaria che può essere attivata su esclusiva richiesta dell’imprenditore che versi in uno stato di crisi o di insolvenza.

Il presupposto soggettivo per poter accedere alla procedura è rappresentato dalla qualità di imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il presupposto oggettivo attiene, invece, alla sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza. Lo stato di crisi viene definito dal codice come di probabile insolvenza che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Lo stato di insolvenza invece viene definito quando il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

La domanda di accesso alla procedura si propone con ricorso al Tribunale competente e deve essere corredata di una serie di documenti che consentano agli organi della procedura ed ai creditori di avere piena consapevolezza sulle cause dello stato di crisi, sull’ammontare del passivo, sulla consistenza dell’attivo e sulle modalità con le quali il debitore intende adempiere.

Le fasi del concordato preventivo

Analisi

Vengono analizzate le Cause della Crisi al fine di individuare e rimuovere i fattori che l’hanno generata

Misure Protettive

Vengono attuate tutte le misure protettive finalizzate al blocco delle azioni esecutive a salvaguardia del patrimonio

Predisposizione Piano

Viene predisposto un piano di risanamento da depositare in Tribunale

Votazione

Verificati tutti i presupposti di ammissibilità, si procede alla votazione del piano

Omologazione

Ottenuto il Voto favorevole della maggioranza dei creditori il concordato viene omologato

Gli effetti della domanda di concordato

Il deposito del ricorso produce effetti nei confronti sia del debitore che dei creditori. L’imprenditore  conserva il potere di amministrare e disporre della propria azienda limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, mentre devono essere espressamente autorizzati gli atti di straordinaria amministrazione.

Con il deposito della domanda di concordato, l’imprenditore può richiedere effetti protettivi sul proprio patrimonio inibendo ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari.

Non solo, con il deposito della domanda, l’imprenditore può sospendere eventuali procedimenti aperti a suo carico per la liquidazione giudiziale (ex Fallimento). Questo in virtù di un principio introdotto dall’art. 7 C.C.I.I. secondo il quale, in caso di proposizione di più domande volte a regolare la crisi o l’insolvenza, il Tribunale è tenuto ad esaminare, in via prioritaria, quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata.

L’apertura della procedura di concordato preventivo e l’omologazione

Depositata ritualmente la domanda, superato il vaglio del Tribunale, nominati gli organi della procedura, si procede all’esame del piano concordatario ed al successivo voto da parte dei creditori.

Il voto viene espresso con modalità telematiche. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza introduce un nuovo ed articolato criterio per l’approvazione della proposta concordataria alla quale segue l’omologazione.

Il concordato preventivo omologato produce i suoi effetti e diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

In sintesi, l’obbligazione originaria tra l’imprenditore ed i suoi creditori viene sostituita con la nuova e diversa obbligazione concordataria.

L’esecuzione del Concordato Omologato

La fase esecutiva attiene al compimento, da parte dell’imprenditore, di tutte quelle attività e obblighi che sono stati indicati nel piano concordatario omologato dal Tribunale. Tutta la fase esecutiva viene svolta dall’imprenditore o dal Liquidatore Giudiziale all’uopo nominato, sotto la sorveglianza del Commissario Giudiziale. Durante tutta la fase esecutiva vige un preciso obbligo informativo sullo stato dette attività poste in essere e sul rispetto del piano concordatario.

Puoi valutare l’opportunità di presentare una domanda di concordato preventivo attraverso il nostro Studio. Analizzeremo al meglio la tua situazione per approntare la strategia più opportuna.