Il Concordato Preventivo è uno dei principali strumenti a disposizione dell’imprenditore per risolvere situazioni di crisi o di insolvenza.
Il Concordato Preventivo si sostanzia in una procedura, di carattere concorsuale, attraverso la quale l’imprenditore formula una proposta ai creditori in ordine alle forme, modalità e tempistiche di soddisfacimento dei rispettivi crediti.
Le tipologie di Concordato Preventivo
Il nostro ordinamento distingue due diverse tipologie di concordato preventivo, a seconda della finalità che lo stesso intende perseguire: Il Concordato Preventivo Liquidatorio ed il Concordato preventivo in continuità aziendale.
Il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza accorda un ruolo predominante al Concordato in continuità che, di fatto, rappresenta uno degli strumenti più efficaci alla conservazione dei complessi aziendali ed alla tutela degli interessi degli stakeholders, primi tra tutti, i creditori.
Il Concordato in Continuità
Nel concordato in continuità aziendale è prevista la prosecuzione, o la ripresa, dell’attività imprenditoriale che può attuarsi in modo diretto (quando è lo stesso imprenditore che continua a gestire i propri complessi produttivi) o, in modo indiretto (quando la gestione dell’azienda è rimessa ad un soggetto diverso dall’imprenditore come, ad esempio un cessionario, usufruttuario, affittuario, ecc.).
Il ricorso allo strumento del concordato in continuità aziendale è consentito all’imprenditore che sia in grado di attestare, oltre alla veridicità dei dati riportati nel piano, che la continuità aziendale ha l’obiettivo di superare la crisi garantendo la sostenibilità economica dell’impresa ed il pagamento dei creditori in misura non inferiore a quanto riceverebbero nel caso di liquidazione giudiziale (ex Fallimento).
Il Concordato Liquidatorio
Contrariamente a quanto accade nel concordato in continuità, nel concordato liquidatorio l’imprenditore non prosegue la propria attività ma procedere alla soddisfazione dei propri creditori con quanto realizzato dalla liquidazione del complesso aziendale.
Il ruolo residuale di tale tipologia di concordato si riscontra nei limiti al suo utilizzo imposti dal Codice della crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, i quali si sostanziano nella necessità di garantire il soddisfacimento del ceto chirografario in misura non inferiore al 20 % e nell’apporto di finanza esterna che in una misura non inferiore al 10 % dell’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.
Dette previsioni, di fatto, riservano un ruolo secondario al concordato liquidatorio rispetto a quello in continuità aziendale ed evidenziano la finalità propria dell’intera disciplina contenuta nel Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, la quale predilige soluzioni procedurali che tendano non solo alla soddisfazione del ceto creditorio ma anche alla conservazione dei complessi aziendali e dei posti di lavoro.
La Presentazione della Domanda di Concordato
Il concordato preventivo, sia esso liquidatorio che in continuità, è una procedura volontaria che può essere attivata su esclusiva richiesta dell’imprenditore che versi in uno stato di crisi o di insolvenza.
Il presupposto soggettivo per poter accedere alla procedura è rappresentato dalla qualità di imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il presupposto oggettivo attiene, invece, alla sussistenza di uno stato di crisi (definita dal C.C.I.I. come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”) o, alla sussistenza di uno stato di insolvenza (definito come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”).
La domanda di accesso alla procedura si propone con ricorso al Tribunale competente e deve essere corredata di una serie di documenti che consentano agli organi della procedura ed ai creditori di avere piena consapevolezza sulle cause dello stato di crisi, sull’ammontare del passivo, sulla consistenza dell’attivo e sulle modalità con le quali il debitore intende adempiere.
Gli effetti della Domanda di Concordato
Il deposito del ricorso produce effetti nei confronti sia del debitore che dei creditori.
L’imprenditore conserva il potere di amministrare e disporre della propria azienda limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, mentre devono essere espressamente autorizzati gli atti di straordinaria amministrazione.
Con il deposito della domanda di concordato, l’imprenditore può richiedere effetti protettivi sul proprio patrimonio inibendo ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari.
Non solo, con il deposito della domanda, l’imprenditore può sospendere eventuali procedimenti aperti a suo carico per la liquidazione giudiziale (ex Fallimento) in virtù di un principio introdotto dall’art. 7 C.C.I.I. secondo il quale, in caso di proposizione di più domande volte a regolare la crisi o l’insolvenza, il Tribunale è tenuto ad esaminare, in via prioritaria, quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata.
L’apertura della Procedura e l’Omologazione del Concordato
Depositata ritualmente la domanda, superato il vaglio del Tribunale, nominati gli organi della procedura, si procede all’esame del piano concordatario ed al successivo voto da parte dei creditori.
Il voto viene espresso con modalità telematiche.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza introduce un nuovo ed articolato criterio per l’approvazione della proposta concordataria alla quale segue l’omologazione.
Il concordato preventivo omologato produce i suoi effetti e diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
In sintesi, l’obbligazione originaria tra l’imprenditore ed i suoi creditori viene sostituita con la nuova e diversa obbligazione concordataria.
L’esecuzione del Concordato Omologato
La fase esecutiva attiene al compimento, da parte dell’imprenditore, di tutte quelle attività e obblighi che sono stati indicati nel piano concordatario omologato dal Tribunale.
Tutta la fase esecutiva viene svolta dall’imprenditore o dal Liquidatore Giudiziale all’uopo nominato, sotto la sorveglianza del Commissario Giudiziale.
Durante tutta la fase esecutiva vige un preciso obbligo informativo sullo stato dette attività poste in essere e sul rispetto del piano concordatario.
Per valutare l’opportunità di presentare una domanda di concordato preventivo, CONTATTA il nostro Studio: analizzeremo al meglio la Tua situazione per approntare la strategia più opportuna.