L’accordo di ristrutturazione del debito

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L’accordo di ristrutturazione del debito è uno strumento di risanamento che consente all’imprenditore di porre rimedio ad una situazione di squilibrio finanziario e di eccessivo indebitamento.
Diversamente dagli accordi conclusi in esecuzione di un piano attestato di risanamento, l’accordo di ristrutturazione del debito è soggetto all’omologazione del Tribunale. Mantiene comunque la sua caratteristica di strumento negoziale.
L’omologazione del Tribunale conferisce agli accordi di ristrutturazione carattere concorsuale. Questo per consentire all’Imprenditore di conseguire le tipiche misure premiali come, ad esempio, il blocco delle azioni esecutive e cautelari e la possibilità di ottenere l’esenzione da revocatoria.

L’accordo di ristrutturazione del debito con almeno il 60% dei creditori

L’accordo di ristrutturazione, nella sua formulazione ordinaria, deve essere concluso tra l’imprenditore e tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.
L’oggetto dell’accordo attiene generalmente ad una rideterminazione dell’ammontare dell’esposizione debitoria e delle relative scadenze.
In ogni caso, è necessario che l’imprenditore provveda all’integrale pagamento dei creditori c.d. “estranei”, vale a dire che non siano parte degli accordi di ristrutturazione.
Anche per gli accordi di ristrutturazione è necessaria l’attestazione di un professionista indipendente che verifichi la veridicità dei dati aziendali la sostenibilità del piano.

Novità di rilievo del nuovo C.C.I.I. è la possibilità di applicare, anche a questo istituto, il c.d. cram down fiscale attraverso il quale anche in mancanza di adesione da parte dell’Erario è possibile considerare quest’ultimo tra i creditori aderenti alla proposta. E’ necessario comunque attestare che detta adesione risulti decisiva per il raggiungimento delle maggioranze di legge ed il trattamento offerto in sede di accordi risulta conveniente rispetto all’ipotesi liquidatoria.

Altre tipologie di accordi di ristrutturazione

Oltre al classico strumento dell’accordo di ristrutturazione del debito disciplinato all’art. 57 C.C.I.I., il nostro ordinamento prevedere  altre tipologie di accordi di ristrutturazione.

Questi vengono definiti rispettivamente:

  • agevolati”, nel caso in cui al ricorrere di determinate condizioni sia possibile ridurre le percentuali di adesioni al solo 30% dell’ammontare dei crediti
  • Ad efficacia estesa” nel caso in cui sussistano i presupposti per estendere anche ai creditori non aderenti (che rappresentino una percentuale del 25% dell’esposizione debitoria complessiva) le previsioni del piano.

Anche sul piano degli effetti premiali, i vantaggi per l’imprenditore si riscontrano, sostanzialmente:

  • nella esenzione da revocatoria di atti, pagamenti e garanzie concesse sui beni del debitore in esecuzione degli accordi omologati
  • nella esenzione dalla responsabilità penale per i reati di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice

Inoltre, l’imprenditore che intende ricorrere allo strumento degli accordi di ristrutturazione ha la facoltà di accedere a finanziamenti ai quali la legge, al ricorrere di determinate condizioni, riconosce la garanzia della prededucibilità.

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