La composizione negoziata della crisi di impresa

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La composizione negoziata della crisi di impresa è uno strumento di natura stragiudizialeriservato e volontario, introdotto nel nostro ordinamento dal Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118, finalizzato a favorire la continuità aziendale e a risolvere lo stato di crisi di impresa o di insolvenza in cui versa.

La composizione negoziata può essere considerata come il percorso con il quale l’imprenditore, in forma riservata e con il supporto di un esperto nominato dal Segretario Generale della Camera di Commercio territorialmente competente conduce, con i propri creditori, trattative per la risoluzione della crisi.

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Composizione negoziata requisiti e condizione di procedibilità 

L’accesso alla composizione negoziata è subordinato al soddisfacimento di una condizione negativa di procedibilità e alla contestuale sussistenza di due presupposti, uno soggettivo e uno oggettivo.

Per poter far ricorso alla composizione negoziata è necessario che l’imprenditore non abbia già presentato domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi prevista dal C.C.I.I. o, in caso contrario, che siano decorsi quattro mesi dalla rinuncia agli stessi.

Presupposti soggettivi

Il codice della crisi stabilisce che l’accesso alla procedura può essere presentata sia dall’imprenditore commerciale sia da quello agricolonon vi sono limiti dimensionali ed è pacifico che possano accedere al nuovo istituto anche gli imprenditori minori così definiti dall’art. 2, comma 1, lettera D, del Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

Presupposti oggettivi

Quanto ai presupposti oggettivi, dalla lettura dell’art. 12 C.C.I.I. è necessario che, pur in presenza di condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza dell’imprenditore, il risanamento dell’impresa si prospetti come ragionevolmente perseguibile.

La figura dell’esperto nella composizione negoziata della crisi di impresa

Attivata la procedura di Composizione Negoziata della crisi da parte dell’imprenditore, viene nominato, da un’apposita commissione, il c.d. “Esperto”, un soggetto terzo ed imparziale che avrà il preciso compito di negoziare e comporre i contrapposti interessi tra imprenditore e creditori.

L’esperto avrà il preciso compito di:

  1. verificare la sussistenza di concrete possibilità di risanamento;
  2. condurre e gestire le trattative tra le parti;
  3. esprimere il proprio parere sugli atti di straordinaria amministrazione posti in essere dall’imprenditore nel corso della procedura;
  4. redigere la propria relazione finale.

L’esperto dovrà svolgere il proprio incarico operando in modo professionale, riservato, imparziale ed equidistante tra le parti. 

I vantaggi della composizione negoziata per l’imprenditore

L’attuazione del procedimento di composizione negoziata comporta molti vantaggi per l’imprenditore che intende avvalersene:

  1. la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore dall’accettazione dell’incarico sino alla conclusione delle trattative;
  2. la riduzione al minimo delle sanzioni tributarie se il termine per il loro pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto;
  3. la riduzione delle sanzioni tributarie e degli interessi sorti prima del deposito dell’istanza di nomina dell’esperto;
  4. la possibilità di ottenere, al ricorrere di determinati presupposti, un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposta sul reddito da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  5. la sospensione, su richiesta dell’imprenditore, degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite;
  6. il riconoscimento della prededuzione dei finanziamenti richiesti dall’imprenditore a terzi, soci o a società appartenenti al medesimo gruppo e dai medesimi concessi per il risanamento dell’impresa.

I doveri delle parti

Durante tutta la fase delle trattative è imposto un vero e proprio dovere di comportarsi secondo correttezza buona fede.

In particolare, le Banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a partecipare in modo attivo ed informato per evitare che il risanamento dell’impresa possa essere compromesso da comportamenti inerti o da condotte remissive.

Le misure protettive

Durante le trattative, al fine di consentire che le stesse vengano condotte senza condizionamenti che possano comprometterle, l’imprenditore può richiedere al Tribunale l’adozione di provvedimenti che:

  1. impediscano ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non espressamente concordati con l’imprenditore;
  2. inibiscano o interrompano azioni esecutive individuali;
  3. sospendano ogni pronuncia su istanze eventualmente proposte di apertura della liquidazione giudiziale.

L’adozione di dette misure protettive vieta ai creditori di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o la loro modifica a danno dell’imprenditore.

La conclusione delle trattative

La composizione negoziata può concludersi con diversi esiti a seconda che le trattative con i creditori abbiano avuto successo o meno.

In caso di esito positivo è possibile che venga stipulato tra i creditori e l’imprenditore:

  1. un contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per due anni;
  2. un accordo produttivo degli effetti propri del piano attestato di risanamento;
  3. una convenzione di moratoria.

In caso di esito negativo, invece, l’imprenditore potrà optare per il ricorso ad uno degli strumenti di regolazione delle crisi e dell’insolvenza previsti dal C.C.I.I.

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