Procedure concorsuali: contattaci per una consulenza preliminare

Prestiamo la nostra consulenza ed assistenza in tutte le procedure concorsuali e preconcorsuali sia a tutela dell’impresa in crisi, sia a favore dei creditori.

Grazie ad un articolato gruppo di professionisti, siamo in grado di intervenire per evitare la liquidazione giudiziale (ex fallimento) approntando tutti gli strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento.
Il nostro obiettivo è la salvaguardia del patrimonio aziendale e la conservazione dei posti di lavoro: assistiamo le imprese nella pianificazione di operazioni straordinarie e ristrutturazioni aziendali utili a conseguire detti risultati.

Assistiamo tutti i creditori interessati da procedure di ristrutturazione del debito, sia stragiudiziali che concorsuali, la cui attuazione potrebbe pregiudicare o compromettere la loro stessa stabilità economica.
Assistiamo sia i cosiddetti “creditori forti”, come banche e società finanziarie, sia creditori più deboli come lavoratori, dipendenti ed autonomi.

Assistiamo imprenditori, soci, amministratori a superare eventuali azioni di responsabilità, revocatorie ed iniziative individuali dei creditori.
 Tuteliamo il ceto creditorio per la salvaguardia della stabilità economica.

Avv. Francesco D’Antuono

Le procedure concorsuali sono regolate dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, spesso indicato con la sigla C.C.I.I., è entrato in vigore il 15 luglio del 2022, dopo la redazione del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio del 2019.

Esso ha preso il posto della Legge Fallimentare (Regio decreto n. 267 del 16 marzo del 1942) e della disciplina del Sovraindebitamento dei piccoli imprenditori non fallibili, dei professionisti e dei consumatori a cui faceva riferimento la Legge n. 3 del 27 gennaio del 2012.

Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza mira a fornire un quadro giuridico preciso e trasparente per la gestione della crisi d’impresa e dell’insolvenza al fine di promuovere la fiducia nel sistema economico e finanziario ad al fine di garantire una soluzione equa ed efficiente per tutte le parti interessate.

Nel codice vengono disciplinate diverse procedure, sia di natura risanatoria che di natura liquidatoria. Le procedure concorsuali sono tutte connotate da caratteristiche ricorrenti che consistono:

a) nell’intervento dell’Autorità Pubblica;

b) nell’imposizione di un vincolo sul patrimonio del debitore (variabile nella intensità in base allo strumento adottato);

c) nella regolamentazione coattiva dei diritti dei creditori nei confronti dell’imprenditore.

Sono considerate procedure concorsuali:

    1. Gli accordi di ristrutturazione del debito;
    2. La convenzione di moratoria;
    3. Il Piano di Ristrutturazione Soggetto a Omologazione (P.R.O.)
    4. Il concordato Preventivo, Semplificato e il Concordato minore;
    5. La Liquidazione Giudiziale;
    6. Le procedure di Sovraindebitamento.

Procedure concorsuali nel dettaglio

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono previsti dall’articolo 57 del codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza. Questo articolo in particolare prevede la possibilità, per un’impresa in crisi, di perfezionare con i creditori uno o più accordi di ristrutturazione del debito, attraverso i quali ottenere condizioni di pagamento più favorevoli o per ridurre il debito complessivo dell’azienda. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti devono essere approvati dalla maggioranza dei creditori, e possono prevedere sospensioni dei pagamenti, riduzioni del debito, o altre forme di rinegoziazione del rapporto debitorio.

L’obiettivo della procedura è quello di favorire la continuità dell’impresa e di evitare il fallimento.

Gli accordi sono soggetti all’omologazione del Tribunale e richiedono l’adesione di un numero di creditori che rappresentino almeno il 60% de crediti (o le minori percentuali previste dalla legge al ricorrere di determinate circostanze) oltre che l’integrale soddisfazione dei creditori non aderenti.

La convenzione di moratoria

L’articolo 62 del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza prevede la possibilità di ottenere una moratoria dai creditori, ovvero un periodo di sospensione dei pagamenti, per le imprese che si trovano in stato di crisi ma che hanno buone prospettive di ripresa. Durante questo periodo, i creditori non possono esercitare azioni esecutive o cautelari contro l’impresa e i pagamenti dei debiti in scadenza vengono sospesi.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

Gli articoli 64 bis e seguenti del Codice della Crisi e dell’Insolvenza disciplinano lo strumento del Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione (P.R.O.).
Grazie a questo istituto gli imprenditori in stato di insolvenza o di crisi hanno la possibilità di effettuare una ristrutturazione del debito.

È una procedura a carattere volontario con la quale l’imprenditore propone ai creditori il loro soddisfacimento con tempistiche e modalità riportate nel piano che non prevedano, necessariamente, il rispetto della graduazione dei crediti e  delle cause di prelazione.

Innovativa rispetto alla disciplina previgente, questa procedura consente all’imprenditore in crisi di svicolarsi da uno dei principi cardine della Legge Fallimentare (la par condicio creditorum) consentendo a quest’ultimo di formulare proposte che prevedano il pagamento di creditori privilegiati non integrali o un trattamento economico di favore per alcune categorie di creditori.
La proposta, per superare il vaglio del Tribunale ed ottenere l’omologazione, deve essere necessariamente approvata da tutte le classi di creditori.

Il concordato Preventivo, Semplificato e il Concordato minore

Il Concordato Preventivo è uno dei principali strumenti per risolvere situazioni di crisi o di insolvenza. Si distinguono due tipologie di concordato preventivo: il concordato preventivo liquidatorio e il concordato preventivo in continuità aziendale; quest’ultimo finalizzato alla conservazione dei complessi aziendali e alla tutela degli interessi dei creditori.

Nel concordato in continuità aziendale, l’attività imprenditoriale può essere attuata in modo diretto o indiretto, mentre nel concordato liquidatorio l’imprenditore procede alla soddisfazione dei creditori attraverso la liquidazione dell’intero complesso aziendale.

Il concordato preventivo è una procedura volontaria attivabile su richiesta dell’imprenditore che versi in uno stato di crisi o di insolvenza.

Il Concordato Semplificato è uno strumento normativo introdotto di recente nell’ordinamento giuridico italiano per la regolazione della crisi di impresa. È previsto come alternativa al concordato preventivo ordinario e può essere utilizzato dall’imprenditore in crisi solo in caso di esito negativo della procedura di composizione negoziata ed a condizione che risulti, dalla relazione dell’esperto incaricato della procedura che l’imprenditore abbia condotto le trattative con i propri creditori con correttezza e buona fede.

Il Concordato minore, invece, è una procedura introdotta per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che può essere utilizzata da professionisti, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli e start-up innovative, esclusi i consumatori. Questi soggetti possono presentare ai creditori una proposta di concordato, in cui si specificano tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e si indica la misura di soddisfacimento dei crediti da attuarsi con qualsiasi forma.

La Liquidazione Giudiziale

La liquidazione giudiziale è un procedimento previsto dal codice della crisi d’impresa per la liquidazione del patrimonio di un’impresa in stato di insolvenza. La liquidazione giudiziale è avviata su istanza del debitore o dei creditori, e prevede la nomina di un liquidatore giudiziale, che ha il compito di vendere i beni dell’impresa e distribuire il ricavato ai creditori, seguendo un preciso ordine di priorità stabilito dalla legge. Le caratteristiche principali della liquidazione giudiziale sono la sua natura giudiziale, che la distingue dalla liquidazione volontaria, e la priorità dei creditori, che viene stabilita dalla legge in base alla natura e all’origine del credito

Le procedure di Sovraindebitamento

Il Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza definisce il sovraindebitamento come “lo stato di insolvenza o di crisi da parte di un imprenditore agricolo, di un professionista, di un consumatore, di una start-up innovativa o di qualunque altro debitore che non possa essere assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa, alla liquidazione giudiziale o a qualunque altra procedura liquidatoria che sia prevista da leggi speciali o dal codice civile”.

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ha modificato l’impianto normativo preesistente configurando quattro distinte procedure per la soluzione di una situazione di sovraindebitamento:

  1. La PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE: Prende il posto del vecchio “Piano del Consumatore” e consiste in una procedura attraverso la quale il debitore propone un piano di soddisfacimento dei crediti da sottoporre alla valutazione del tribunale. La proposta del debitore non viene sottoposta alla votazione dei creditori i quali, tuttavia, hanno facoltà di contestarne la convenienza rispetto ad un’alternativa liquidatoria.
  2. Il CONCORDATO MINORE: Riservato esclusivamente ad imprese e professionisti, è una procedura attraverso la quale il debitore sottopone la propria proposta satisfattiva alla votazione dei creditori ed al vaglio del Tribunale.
  3. La LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO: Consiste in una procedura diretta alla liquidazione del patrimonio del debitore ed alla ripartizione dell’attivo conseguito tra i creditori. La Liquidazione controllata può essere richiesta anche su domanda dei creditori.
  4. L’ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE: Procedura rivolta esclusivamente al debitore senza reddito e patrimonio per consentirgli di cancellare tutti i propri debiti.