Procedure concorsuali

Prestiamo la nostra consulenza ed assistenza sia a tutela dell’impresa in crisi, sia a favore di banche e/o di altri creditori in tutte le procedure situazioni concorsuali e preconcorsuali. 

Grazie ad un articolato team di professionisti prestiamo assistenza e consulenza alle imprese in crisi al fine di evitare una dichiarazione di fallimento o di liquidazione giudiziale approntando tutti gli strumenti a disposizione del nostro ordinamento. Il nostro obiettivo è la salvaguardia del patrimonio aziendale e la conservazione dei posti di lavoro ed assistiamo le imprese nella pianificazione di operazioni straordinarie e ristrutturazioni aziendali utili a conseguire detti risultati.

Assistiamo, inoltre, tutti i creditori interessati da procedure di ristrutturazione del debito, sia stragiudiziali che concorsuali, la cui attuazione potrebbe pregiudicare o, comunque, compromettere la loro stessa stabilità economica.
Assistiamo sia i cosiddetti “creditori forti”, come banche e società finanziarie, sia creditori più deboli come lavoratori, dipendenti ed autonomi.

Assistiamo gli imprenditori, i soci, gli amministratori ed i fideiussori a superare eventuali azioni di responsabilità, revocatorie ed iniziative individuali dei creditori.
Tuteliamo il ceto creditorio per la salvaguardia della stabilità economica.
– Avv. Francesco D’Antuono

Consulenza a 360 gradi

Analizziamo tutte le potenziali soluzioni e indichiamo al cliente il migliore strumento giuridico che permetta di gestire la rinegoziazione del debito. La nostra consulenza riguarda anche la predisposizione dei necessari atti societari, la gestione dei rapporti con i consulenti industriali e finanziari e la formulazione delle proposte ai creditori.

Nel caso di eventuale instaurazione di procedure concorsuali, lo studio si occupa della gestione delle stesse, dei rapporti con il curatore e di predisporre eventuali successivi concordati fallimentari.

Le procedure regolate dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, spesso indicato con la sigla CCII, è entrato in vigore il 15 luglio del 2022 dopo la redazione del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio del 2019. Esso ha preso il posto della disciplina presente nel regio decreto n. 267 del 16 marzo del 1942 e della disciplina del sovraindebitamento dei piccoli imprenditori non fallibili, dei professionisti e dei consumatori a cui fa riferimento la legge n. 3 del 27 gennaio del 2012. 

Ebbene, secondo l’articolo 390 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, gli accordi di ristrutturazione del debito, le procedure di liquidazione coatta amministrativa, le procedure di concordato preventivo, le procedure di concordato fallimentare e le procedure di fallimento, insieme con le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento pendenti al 15 luglio del 2022, rimangono definite sulla base delle disposizioni che erano in vigore in precedenza. 

Inoltre, le procedure che sono state aperte in seguito al 15 luglio del 2022 per effetto di istanze e ricorsi presentati entro questa data, sono disciplinate dalla legge n. 3 del 27 gennaio del 2012 e dal regio decreto n. 267 del 16 marzo del 1942.

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

La composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa consiste in un percorso stragiudiziale e riservato attraverso il quale il legislatore si pone l’obiettivo di favorire il risanamento delle imprese che hanno a che fare con una situazione di squilibrio finanziario, economico e patrimoniale che fa ritenere probabile l’insolvenza o la crisi e che tuttavia possiedono le potenzialità che occorrono per rimanere sul mercato, eventualmente attraverso il trasferimento di rami di azienda o di tutta l’azienda. 

Qualunque azienda che risulti iscritta al Registro delle Imprese ha la possibilità di accedere alla procedura, incluse le imprese agricole e individuali che desiderano ricorrervi in maniera volontaria. È sufficiente, a tale scopo, presentare una richiesta apposita che si può trovare sulla piattaforma unica nazionale. In base a questa procedura, viene indicato un esperto che ha l’incarico di favorire le trattative fra i creditori, l’imprenditore e altri soggetti eventualmente interessati, al fine di arrivare a un accordo che consenta di ripristinare l’equilibrio economico dell’azienda e di ristrutturare il debito. La presenza dell’esperto è finalizzata a rendere credibili e forti le proposte dell’azienda. 

Piano attestato di risanamento

La legge fallimentare non definiva in maniera esplicita il piano attestato di risanamento, che invece è diventato un istituto giuridico a tutti gli effetti conservando le caratteristiche di strumento negoziale stragiudiziale: è per questo motivo che non è richiesta l’omologazione da parte del tribunale. Uno dei presupposti del piano attestato di risanamento è la qualità di imprenditore per cui si possa ricorrere alla liquidazione giudiziale.

Accordo di ristrutturazione dei debiti

In presenza di uno stato di insolvenza o di crisi, gli imprenditori che devono fare i conti con questa situazione che non permette di risanare i debiti che sono stati contratti hanno la possibilità di intraprendere la ristrutturazione del debito aziendale finalizzato a ripristinare l’equilibrio finanziario con la sottoscrizione di un piano di rientro del debito che consenta la ristrutturazione delle obbligazioni. La fattibilità del piano deve essere attestata da un professionista indipendente, che ha anche il compito di accertare la veridicità dei dati aziendali.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

Gli articoli 64 bis e seguenti del Codice della Crisi e dell’Insolvenza disciplinano il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Grazie a questa soluzione gli imprenditori in stato di insolvenza o di crisi hanno la possibilità di effettuare una ristrutturazione del debito. A tale scopo è necessario che il valore scaturito dall’esecuzione del piano venga distribuito ai creditori, anche se non vengono rispettati i parametri della par condicio creditorum. È essenziale, però, che tutte le classi in cui sono suddivisi i creditori approvino all’unanimità la proposta, eccezion fatta per i crediti dei lavoratori, che devono essere ripagati.

Affianchiamo gli imprenditori nel percorso di risoluzione della crisi predisponendo tutte le strategie utili alla conservazione del patrimonio aziendale e alla sua possibile valorizzazione. 

Concordato preventivo liquidatorio

Il concordato preventivo puramente liquidatorio è una delle soluzioni consentite dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza. Si tratta di un istituto in virtù del quale gli imprenditori che si trovano in stato di insolvenza o in condizioni di crisi hanno la possibilità di evitare la procedura di liquidazione giudiziale, liquidando il proprio patrimonio al fine di soddisfare i creditori. Questa proposta di accordo prevede di vendere gli asset aziendali e di sfruttare le somme ricavate per soddisfare i creditori.

Concordato preventivo in continuità

Il concordato preventivo in continuità serve, come si può intuire dalla sua denominazione, a raggiungere lo scopo della continuità aziendale, in modo che le occasioni di lavoro a disposizione nel mercato nazionale non vadano disperse e possano essere salvaguardati anche i valori aziendali. In questo modo si riesce a equilibrare la tutela delle ragioni del ceto creditorio con la salvaguardia del valore produttivo residuo dell’azienda in crisi.

Liquidazione giudiziale

La liquidazione giudiziale ha preso il posto del fallimento secondo il Codice della Crisi e dell’Insolvenza. Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere, infatti, sono gli stessi, a cominciare dalla liquidazione del patrimonio degli imprenditori insolventi in modo che il ricavato possa essere ripartito tra i creditori in funzione della graduazione dei crediti. Non si parla più di fallimento, dunque, e il debitore insolvente viene definito come assoggettato a liquidazione giudiziale.

Liquidazione coatta amministrativa

Attraverso la liquidazione coatta amministrativa l’impresa viene liquidata dall’autorità amministrativa. Tale procedimento concorsuale affida all’autorità amministrativa anche la direzione della procedura al fine dei perseguimento di altri interessi diversi dal solo soddisfacimento dei creditori. Le imprese che sono soggette a liquidazione coatta amministrativa sono definite dalla legge, mentre il provvedimento attraverso il quale si dichiara l’apertura della liquidazione diventa effettivo sin dal giorno della sua emanazione. 

Liquidazione controllata del sovraindebitamento

Il CCII ha introdotto il concetto di impresa minore in relazione alle procedure che sono finalizzate a superare una situazione di sovraindebitamento. Tali imprese hanno ricavi che non superano i 200mila euro nei 3 esercizi che precedono la data in cui è stata depositata la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale. Dal momento che le imprese minori non possono accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti, ecco che per loro si configura l’opportunità di ricorrere alla liquidazione controllata e al concordato minore, che corrispondono a procedure cosiddette minori del sovraindebitamento.

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