Concordato preventivo: consulenza e assistenza
Ti assistiamo nella procedura di concordato preventivo
Il concordato preventivo rappresenta un’opportunità strategica per ristrutturare e riorganizzare la tua azienda in modo da superare le difficoltà finanziarie.
Come studio legale specializzato nella risoluzione della crisi di impresa desideriamo offrirti il nostro supporto esperto per guidarti attraverso le fasi del concordato preventivo.
Ci impegniamo a fornire consulenza personalizzata per aiutarti a prendere decisioni informate e a raggiungere soluzioni sostenibili.
Perchè ti conviene agire?
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Concordato preventivo: dalla legge 3 2012 al nuovo codice della crisi d’impresa
Il concordato preventivo è una delle procedure maggiormente interessate dalle modifiche del Codice e si presenta come uno degli strumenti principali per affrontare e risolvere la crisi.
Entrato in vigore lo scorso 15 luglio, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stato introdotto nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019. Il Codice ha sostituito la Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942) e ha riformato anche la legge 3, nota come legge 3 2012, che disciplinava il sovraindebitamento di consumatori, professionisti e piccoli imprenditori non fallibili.
Lo scopo principale della riforma in materia di Crisi d’Impresa è quello di conseguire la protezione dell’interesse del ceto creditorio, la conservazione dei complessi produttivi e la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
Le fasi del concordato preventivo: procedura e omologazione
La procedura di concordato preventivo è estremamente complessa, tuttavia, il momento fondamentale è rappresentato dalla votazione della proposta dell’imprenditore in crisi da parte dei creditori. Infatti solo il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge consentirà l’omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale.
Ottenuta l’omologazione, il concordato preventivo entra nella sua fase esecutiva. La sua attuazione. con la supervisione di un Commissario Giudiziale e del Giudice Delegato, è rimessa
- all’organo amministrativo, nel caso di concordato preventivo in continuità
- ad un liquidatore giudiziale, nel caso di concordato preventivo liquidatorio.
Infatti proprio in relazione alle finalità perseguite dalla proposta di concordato, è possibile distinguere il concordato preventivo con continuità aziendale da quello con finalità liquidatoria.
Il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza accorda un ruolo preferenziale al Concordato in continuità aziendale. In particolare è considerato come lo strumento più efficace per conseguire la conservazione dei complessi produttivi oltre che la tutela degli interessi del ceto creditorio e di tutti i soggetti coinvolti da un processo di ristrutturazione.
La procedura di concordato preventivo nel dettaglio:

Analisi
Vengono analizzate le Cause della Crisi al fine di individuare e rimuovere i fattori che l’hanno generata

Misure Protettive
Vengono attuate tutte le misure protettive finalizzate al blocco delle azioni esecutive a salvaguardia del patrimonio

Predisposizione del piano
Viene predisposto un piano di risanamento da depositare in Tribunale

Votazione
Verificati tutti i presupposti di ammissibilità, si procede alla votazione del piano

Omologazione
Ottenuto il Voto favorevole della maggioranza dei creditori il concordato viene omologato
Concordato preventivo in continuità o liquidatorio
Il concordato preventivo si sostanzia in una procedura, di natura concorsuale, mediante la quale l’imprenditore rivolge ai propri creditori una proposta che consenta di definire i propri debiti. Tale proposta può avvenire attraverso concordato preventivo in continuità (che permette la continuità aziendale) o concordato preventivo liquidatorio (attraverso la liquidazione del patrimonio).
Il concordato preventivo con continuità aziendale
La procedura con continuità aziendale si fonda sulla prosecuzione, o la ripresa, dell’attività imprenditoriale.
La continuità può essere attuata sia dallo stesso imprenditore, il quale proseguirà nella propria gestione aziendale (Continuità diretta), sia da un soggetto diverso attraverso un contratto di cessione, affitto, usufrutto, ecc. (Continuità indiretta)
La procedura di concordato preventivo è ammissibile solo in presenza di un’attestazione, da parte di un professionista terzo ed indipendente, che il piano proposto consenta di soddisfare il ceto creditorio in misura non inferiore a quanto si otterrebbe nel caso di liquidazione giudiziale (ex Fallimento).
La soluzione residuale: il concordato preventivo con finalità liquidatorie
Diversamente da quanto previsto nel concordato in continuità, nella procedura di concordato preventivo liquidatorio si assiste alla soddisfazione dei creditori attraverso il solo risultato dell’attività di liquidazione del complesso aziendale, senza la previsione di alcuna prosecuzione dell’attività d’impresa.
Tuttavia l’accesso a tale procedura, meramente liquidatoria, incontra non pochi limiti di ammissibilità. Infatti, per poter utilizzare tale strumento di risoluzione della crisi, è necessario che l’imprenditore sia in grado di garantire:
- il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20 %;
- l’apporto di finanza esterna in misura non inferiore al 10 % dell’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.
Perciò dette previsioni, di fatto, relegano la procedura di concordato liquidatorio ad un ruolo residuale rispetto a soluzioni che garantiscano la continuità ed evidenziano le finalità della disciplina codicistica di salvaguardia dei complessi aziendali e di conservazione dei posti di lavoro.
Procedure alternative al concordato preventivo: il concordato semplificato e il concordato minore
Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto nel nostro ordinamento altre due specifiche procedure di concordato: il concordato semplificato ed il concordato minore
Il concordato semplificato
Il concordato semplificato è una procedura attivabile solo su iniziativa dell’imprenditore a condizione che quest’ultimo abbia precedentemente intrapreso un percorso di composizione negoziata della crisi conclusosi con esito negativo e con trattative condotte dalle parti secondo correttezza e buona fede.
E’ inoltre connotato da semplicità ed essenzialità dell’intera procedura ed ha la finalità di premiare l’imprenditore che abbia dimostrato solerzia nella risoluzione della propria crisi inducendo, al contempo, i creditori a partecipare in maniera attiva alle trattative intavolate nell’ambito della composizione negoziata.
Il concordato minore per le imprese con meno di 300000 fatturato
Il concordato minore è stato introdotto dal Codice della Crisi e si rivolge alle start up innovative, agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori ed ai professionisti per consentire loro di individuare una soluzione che consenta di continuare a svolgere la propria attività d’impresa o professionale.
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