La procedura di Concordato Preventivo

Ti assistiamo nella procedura di concordato preventivo

Il concordato preventivo rappresenta un’opportunità strategica per ristrutturare e riorganizzare la tua azienda in modo da superare le difficoltà finanziarie.

Come studio legale specializzato nell’assistenza alle imprese desideriamo offrirti il nostro supporto esperto per guidarti attraverso le fasi del concordato preventivo.

Ci impegnamo a fornire consulenza personalizzata per aiutarti a prendere decisioni informate e a raggiungere soluzioni sostenibili.

Siamo pronti ad ascoltare attentamente la tua situazione, valutare le opzioni disponibili e sviluppare una strategia adatta alle tue esigenze specifiche. La nostra priorità è garantire che il processo di concordato preventivo sia gestito con la massima competenza e attenzione, preservando nel contempo gli interessi della tua azienda.

Per discutere della tua situazione e ottenere maggiori dettagli sull’assistenza che possiamo offrirti, ti invitiamo a contattarci ai recapiti forniti di seguito. Siamo qui per supportarti in ogni fase del percorso e per contribuire al successo della tua impresa.

Discussione domanda di concordato preventivo

Le fasi del concordato preventivo

Il concordato preventivo si sostanzia in una procedura, di natura concorsuale, mediante la quale l’imprenditore rivolge ai propri creditori una proposta che consenta di definire i propri debiti. Tale proposta può avvenire attraverso concordato preventivo in continuità (che permette la continuità aziendale) o concordato liquidatorio (attraverso la liquidazione del patrimonio).

Lo scopo principale della riforma in materia di Crisi d’Impresa è quello di conseguire la protezione dell’interesse del ceto creditorio, la conservazione dei complessi produttivi e la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

La procedura di concordato preventivo è estremamente complessa, tuttavia, il momento fondamentale è rappresentato dalla votazione della proposta dell’imprenditore in crisi da parte dei creditori. Infatti solo il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge consentirà l’omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale.

Le fasi del concordato preventivo nel dettaglio:

Analisi

Vengono analizzate le Cause della Crisi al fine di individuare e rimuovere i fattori che l’hanno generata

Misure Protettive

Vengono attuate tutte le misure protettive finalizzate al blocco delle azioni esecutive a salvaguardia del patrimonio

Predisposizione del piano

Viene predisposto un piano di risanamento da depositare in Tribunale

Votazione

Verificati tutti i presupposti di ammissibilità, si procede alla votazione del piano

Omologazione

Ottenuto il Voto favorevole della maggioranza dei creditori il concordato viene omologato

Domanda di concordato preventivo

Il concordato preventivo e il nuovo codice della crisi d’impresa

Il concordato preventivo è una delle procedure maggiormente interessata dalle modifiche del Codice e si presenta come uno degli strumenti principali per affrontare e risolvere la crisi.

Entrato in vigore lo scorso 15 luglio, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stato introdotto nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio del 2019.

Il Codice della Crisi ha sostituito la Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267 del 16 marzo del 1942) e, al tempo stesso, ha disegnato una nuova disciplina sul Sovraindebitamento. Quest’ultimo Interessa i professionisti, i piccoli imprenditori non fallibili ed i consumatori.

Lo scopo del nuovo Codice è soprattutto quello di delineare un quadro giuridico omogeneo e coerente sulla Crisi d’impresa che consenta di favorire la fiducia nel nostro ordinamento e nell’intero sistema economico.

Concordato preventivo in continuità o liquidatorio

Ottenuta l’omologazione, il concordato preventivo entra nella sua fase esecutiva. La sua attuazione. con la supervisione di un Commissario Giudiziale e del Giudice Delegato, è rimessa

  1. all’organo amministrativo, nel caso di concordato preventivo in continuità
  2. ad un liquidatore giudiziale, nel caso di concordato preventivo liquidatorio.

Infatti proprio in relazione alle finalità perseguite dalla proposta di concordato, è possibile distinguere il concordato preventivo con continuità aziendale da quello con finalità liquidatoria.

Il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza accorda un ruolo preferenziale al Concordato in continuità aziendale.  In particolare è considerato come lo strumento più efficace per conseguire la conservazione dei complessi produttivi oltre che la tutela degli interessi del ceto creditorio e di tutti i soggetti coinvolti da un processo di ristrutturazione.

Il concordato preventivo con continuità aziendale

La procedura con continuità aziendale si fonda sulla prosecuzione, o la ripresa, dell’attività imprenditoriale.

La continuità può essere attuata sia dallo stesso imprenditore, il quale proseguirà nella propria gestione aziendale (Continuità diretta), sia da un soggetto diverso attraverso un contratto di cessione, affitto, usufrutto, ecc. (Continuità indiretta)

La procedura di concordato preventivo è ammissibile solo in presenza di un’attestazione, da parte di un professionista terzo ed indipendente, che il piano proposto consenta di soddisfare il ceto creditorio in misura non inferiore a quanto si otterrebbe nel caso di liquidazione giudiziale (ex Fallimento).

La soluzione residuale: il concordato preventivo con finalità liquidatorie

Diversamente da quanto previsto nel concordato in continuità, nella procedura di Concordato Preventivo Liquidatorio si assiste alla soddisfazione dei creditori attraverso il solo risultato dell’attività di liquidazione del complesso aziendale, senza la previsione di alcuna prosecuzione dell’attività d’impresa.

Tuttavia l’accesso a tale procedura, meramente liquidatoria, incontra non pochi limiti di ammissibilità. Infatti, per poter utilizzare tale strumento di risoluzione della crisi, è necessario che l’imprenditore sia in grado di garantire:

  1. il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20 %;
  2. l’apporto di finanza esterna in misura non inferiore al 10 % dell’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.

Perciò dette previsioni, di fatto, relegano la procedura di concordato liquidatorio ad un ruolo residuale rispetto a soluzioni che garantiscano la continuità ed evidenziano le finalità della disciplina codicistica di salvaguardia dei complessi aziendali e di conservazione dei posti di lavoro.

Procedure alternative al concordato preventivo: il concordato semplificato e il concordato minore

Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto nel nostro ordinamento altre due specifiche procedure di concordato: il concordato semplificato ed il concordato minore

Il concordato semplificato

Il concordato semplificato è una procedura attivabile solo su iniziativa dell’imprenditore a condizione che quest’ultimo abbia precedentemente intrapreso un percorso di composizione negoziata della crisi conclusosi con esito negativo e con trattative condotte dalle parti secondo correttezza e buona fede.

E’ inoltre connotato da semplicità ed essenzialità dell’intera procedura ed ha la finalità di premiare l’imprenditore che abbia dimostrato solerzia nella risoluzione della propria crisi inducendo, al contempo, i creditori a partecipare in maniera attiva alle trattative intavolate nell’ambito della composizione negoziata.

Il concordato minore per le imprese con meno di 300000 fatturato

Il concordato minore è stato introdotto dal Codice della Crisi e si rivolge alle start up innovative, agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori ed ai professionisti per consentire loro di individuare una soluzione che consenta di continuare a svolgere la propria attività d’impresa o professionale.