Nonostante la riforma del Codice della Crisi d’Impresa che è entrata in vigore lo scorso mese di luglio, il cambiamento di disciplina che si prospetta sarà graduale, anche perché la legge fallimentare continuerà a rappresentare la normativa di riferimento per tutte le procedure pendenti.
Con l’introduzione delle nuove norme, una delle procedure che sono andate incontro alle modifiche più significative, tanto in relazione alla disciplina previgente quanto in confronto alle versioni precedenti del Codice della Crisi d’Impresa, è senza dubbio il concordato preventivo.
Scopriamo nel dettaglio come funziona il concordato preventivo.
Concordato preventivo: che cosa è cambiato
In primo luogo è stato accantonato il criterio della prevalenza per la qualificazione della natura del concordato, sia esso in continuità o liquidatorio, così come sono stati messi da parte i riferimenti impropri alla salvaguardia occupazionale.
L’obiettivo principale del concordato preventivo, riformulato nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa, è quello di “tutelare l’interesse dei creditori” con l’effetto che la tutela occupazionale costituisce un obiettivo, seppur da perseguire, secondario rispetto all’interesse del ceto creditorio.
Inoltre, vale la pena di evidenziare l’obbligatorio classamento dei creditori e la possibilità per il piano concordatario di prevedere una dilazione di pagamento, senza limiti, dei creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca, a condizione che venga disposta la liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione.
Nel concordato in continuità, inoltre, è stata introdotta la relative priority rule, la quale consente di predisporre piani concordatari con maggiore flessibilità prevedendo che, per le risorse esterne e comunque per il valore che supera la soglia della liquidazione, non è richiesto che l’ordine dei privilegi venga rispettato, dal momento che risulta sufficiente che il creditore di grado superiore ottenga di più rispetto al creditore di grado più basso. Per passare al grado seguente non serve più il pagamento integrale di un grado di privilegio.
Il nuovo ruolo dei soci
Merita di essere citato anche il nuovo ruolo che è stato attribuito ai soci, per i quali si può parlare di un passo indietro per ciò che concerne le decisioni del contenuto dell’iter di ristrutturazione.
Al tempo stesso, però, essi possono ottenere dalla ristrutturazione dei vantaggi, per esempio in virtù della relative priority rule o per mezzo della soddisfazione di una categoria di creditori per cui sia prevista solo la continuità dei rapporti contrattuali senza pagamenti.
Questo vuol dire che essi possono mantenere la partecipazione all’interno della società ristrutturata e in più vedersi riconosciuti diritti differenti. Anche se non sono creditori, i soci vengono raggruppati in classi e hanno il compito di votare il piano di concordato sulla base del sistema di silenzio assenso.
La tutela degli interessi dei creditori
L’articolo 84 del Codice della Crisi d’Impresa fa riferimento in maniera esplicita alla necessità di proteggere gli interessi dei creditori e di preservare, per quanto possibile, i posti di lavoro. Tale obiettivo segnala in maniera efficace che le priorità di questa procedura, rappresentate dalla salvaguardia degli interessi dei creditori, finiscono per mettere in secondo piano la tutela occupazionale.
Chi attesta nel concordato in continuità è tenuto a certificare che il piano ha lo scopo di superare o di impedire l’insolvenza del debitore, mentre deve essere garantita la sostenibilità economica dell’azienda.
A ogni creditore deve essere riconosciuto un trattamento uguale o migliore di quello a cui avrebbe diritto se ci fosse una liquidazione giudiziale. Una decisione apprezzata è stata quella di accantonare il criterio della miglior soddisfazione dei creditori, che era ritenuto ambiguo perché poteva essere interpretato in modi opposti.
Per di più esso lasciava la porta aperta a soluzioni giudiziarie che potevano essere condizionate da valutazioni di tipo soggettivo.
Il ruolo del Giudice
Grazie al recepimento della direttiva comunitaria, è stato precisato in modo più efficace il ruolo ricoperto dal Giudice in relazione alla valutazione delle proposte e dei piani di ristrutturazione nelle diverse circostanze.
Il Giudice, in fase di ammissione alla procedura di concordato, è tenuto a valutare che la proposta sia ammissibile e che il piano sia fattibile. In altre parole, nel concordato preventivo il piano deve consentire, almeno in via prospettica, il conseguimento degli obiettivi prestabiliti.
Per quanto riguarda il concordato in continuità, la domanda di accesso al concordato non si può ritenere ammissibile nel caso in cui il piano sia palesemente non adatto a conservare i valori aziendali.
Come funziona il concordato preventivo: l’omologa del concordato
Per quel che concerne l’omologa del concordato, nel caso di voto favorevole da parte di tutte le classi, è compito del tribunale accertare che il piano sia esente da prospettive di superare o annullare l’insolvenza. Qualora una classe risulti dissenziente, l’omologa si può avere a condizioni fattuali specifiche.
In ultimo, in presenza di opposizioni il concordato viene omologato dal tribunale nell’ipotesi in cui venga accertata l’equivalenza tra la soluzione fallimentare e quella concordataria. La previsione del Codice intende favorire il mantenimento della continuità e disincentivare eventuali reclami per così dire egoistici.
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