Cosa sono le procedure concorsuali

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Cosa sono le procedure concorsuali

La maggior parte degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza rientrano nella categoria delle cosiddette procedure concorsuali.
Nel nostro ordinamento non esiste una definizione di procedure concorsuali; tuttavia a fare riferimento alle procedure concorsuali non sono solo diversi articoli del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (come per esempio gli artt. 6, 288 e 360) ma, anche, le norme contenute nel codice civile.

Le caratteristiche comuni delle procedure concorsuali

Un’approfondita analisi delle procedure concorsuali offre la possibilità di identificarle e di illustrarle in maniera omogenea attraverso alcune peculiarità che le accomunano e che, al contrario, non sono presenti negli altri strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Ebbene, Le procedure concorsuali possono essere definite come quelle procedure in cui si applica la composizione coattiva dei rapporti fra un soggetto debitore ed i soggetti creditori, tramite l’imposizione di un vincolo sul patrimonio del debitore, che può avere intensità e natura variabile, con l’intervento di un’autorità pubblica.

La presenza di un organo pubblico

Ma come si fa a inserire uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza nella categoria delle procedure concorsuali? Per trovare una risposta è necessario fare riferimento ai profili che ricorrono in maniera congiunta: il vincolo sul patrimonio e la presenza di un organo pubblico, di cui si è già detto, ma anche la regolamentazione coattiva dei diritti dei creditori verso il debitore.
In particolare, merita di essere esaminata la presenza dell’Autorità Pubblica la quale, in alcuni casi, è rappresentata da un’Attività Amministrativa e, in altri, da un’Autorità Giudiziaria.
Il ruolo dell’autorità pubblica è quello di assicurare che la procedura venga attuata in conformità alle norme di riferimento e permetta di conseguire gli obiettivi che sono definiti dalla legge.
A seconda delle procedure, la natura dell’autorità cambia.

La peculiarità del vincolo patrimoniale

Per quel che riguarda il vincolo patrimoniale, esso consiste nella limitazione, per il debitore, del potere di disporre del proprio patrimonio, con un livello di intensità che varia in base alla procedura.
Non solo, tale vincolo può incidere sulla possibilità, per i creditori, di continuare o avviare azioni cautelari ed esecutive nei confronti del debitore.
In virtù di tale vincolo, ecco che il patrimonio del debitore diventa un patrimonio separato, il quale viene affidato al controllo o alla gestione degli organi della procedura nella prospettiva del suo impiego per il conseguimento degli scopi previsti dalla procedura.

La tutela collettiva e la tutela individuale

La tutela individuale del singolo creditore viene sostituita con la tutela collettiva tramite l’azione congiunta del vincolo sul patrimonio, dell’autorità pubblica e della regolamentazione coattiva.
Tale tutela, a seconda dei casi, viene garantita sia dall’azione svolta dagli organi della procedura sia dal fatto che tutti i creditori sono soggetti a regole di gruppo uniformi.
A seconda dei profili comuni di cui abbiamo parlato fino ad ora, anche se non esiste un elenco completo e preciso, è possibile individuare gli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza che fanno parte delle procedure concorsuali: ci riferiamo alle procedure di sovraindebitamento, all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, agli accordi di ristrutturazione dei debiti, alla liquidazione coatta amministrativa, alla liquidazione giudiziale e al concordato preventivo.

Le procedure giudiziarie e quelle amministrative

Un’ulteriore distinzione che si può operare per definire le procedure concorsuali è quella che chiama in causa la natura amministrativa o giudiziaria degli organi che le gestiscono e che ne dispongono: in base a tale classificazione, infatti, si ha a che fare con le procedure amministrative e con le procedure giudiziarie. Tra quelle indicate nel paragrafo precedente, possono essere considerate procedure giudiziarie le procedure di sovraindebitamento, il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione debiti.

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