La domanda di concordato preventivo in bianco

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La procedura di concordato preventivo in bianco è uno dei principali strumenti di risoluzione della crisi aziendale. L’ accesso alla procedura può avvenire sia attraverso il deposito in Tribunale della domanda completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge, sia attraverso il deposito della cosiddetta “domanda prenotativa”.

Nel proporre la procedura di concordato l’imprenditore potrà decidere quale strategia attuare, avvalendosi, laddove lo ritenga opportuno, della facoltà di depositare una domanda non completa di tutti i documenti richiesti dal Codice della Crisi d’impresa e chiedendo la concessione di un termine entro il quale depositare la proposta, il piano e la domanda completa.

Il deposito della domanda completa

Nel caso in cui l’imprenditore non intenda avvalersi della cosiddetta domanda prenotativa depositerà, sin da subito, la domanda di concordato allegando tutta la documentazione a supporto.

L’elenco dei documenti da depositare è analiticamente indicato dall’art. 39 del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza che disciplina il c.d. procedimento unitario per l’accesso ad uno degli strumenti di risoluzione della crisi.

Conseguentemente al deposito della documentazione completa il tribunale può dichiarare con decreto aperta la procedura disponendo, in capo al debitore, il deposito entro un termine non superiore a 15 giorni di una somma pari al 50% (o comunque una somma non inferiore al 20%) delle spese presunte di procedura.

La richiesta di concordato preventivo in bianco (o prenotativa)

Nel caso in cui l’imprenditore non riesca a depositare tutta la documentazione richiesta dalla legge ed abbia necessità ed urgenza di accedere tempestivamente alla procedura di concordato preventivo può depositare la c.d. Domanda “Prenotativa” o “in Bianco”.

Con il deposito della domanda penotativa, l’imprenditore chiede al Tribunale la concessione di un termine entro il quale depositare la proposta, il piano e tutta la documentazione richiesta per la corretta apertura della procedura.

Unitamente alla domanda prenotativa è comunque necessario il deposito dei bilanci di esercizio ed un elenco completo dei creditori aziendali.

Con il deposito del concordato preventivo in bianco il Tribunale assegna all’imprenditore un termine (variabile tra i 30 e 60 giorni ed eventualmente prorogabile laddove ricorrano giustificati motivi) per il deposito della ulteriore documentazione prevista dall’articolo 39, commi uno e due CCII.

Dall’apertura della procedura e sino al deposito della documentazione integrativa, l’imprenditore è tenuto a fornire agli organi della procedura, mensilmente, relazioni periodiche relative alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda.

Gli effetti del deposito della domanda

Il deposito di una domanda di concordato in bianco ha l’immediato vantaggio di consentire all’imprenditore di godere, sin da subito, di tutti gli effetti derivanti dall’apertura di una procedura concordataria.

Tra i tanti, il più rilevante è quello espresso dall’articolo 7, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, il quale introduce una regola fondamentale in tema di procedimento unitario per l’accesso alle procedure di risoluzione della crisi d’impresa.

In sintesi, in pendenza di una pluralità di domande aventi ad oggetto la medesima impresa, il Tribunale deve esaminare, per prima, quella che intende risolvere la crisi con strumenti non liquidatori e che prevedano la permanenza dell’azienda sul mercato.

Per la corretta applicazione di tale principio e, soprattutto, per scongiurare abusi dello strumento concordatario tesi soltanto a procrastinare la disgregazione del patrimonio aziendale, è sempre necessaria una valutazione preliminare da parte del Tribunale competente su tutte le domande successive a quelle che richiedano la liquidazione giudiziale finalizzata ad evitare che le domande prenotative si manifestino inammissibili e inadeguate a raggiungere gli obiettivi prefissati e che, soprattutto, siano obiettivamente più convenienti per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.

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