L’introduzione del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 ha imposto, a tutti gli operatori del settore coinvolti in procedure di risanamento di società pubbliche e a partecipazione pubblica (comprese le Società in house), un importante sforzo interpretativo e di coordinamento tra la disciplina dettata dal Testo unico in materia di società̀ a partecipazione pubblica (TUSP) ed il più recente Codice della crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
Un recente contributo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha affrontato il tema analizzando, nello specifico, i punti di contatto tra le due discipline e fornendo un quadro d’insieme per la corretta gestione delle società a partecipazione pubblica.
L’Ambito di applicazione dell’intera disciplina
Coerentemente con l’impostazione dettata dal TUSP, il Codice della Crisi, all’art. 2, co. 1 lett. f), definisce le società pubbliche come le società che abbiano un controllo o una partecipazione pubblica.
Oltre che alle procedure menzionate dall’art. 14, co. 1 del TUSP, è pacifico ritenere che le società pubbliche siano soggette agli strumenti di regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza dettate dal CCII.
Il coordinamento tra le due discipline, tuttavia, deve operarsi tenendo conto del rapporto di genus a species insistente tra Codice della crisi e Testo unico delle società partecipate, con la conseguenza che il Codice della Crisi dovrà senz’altro applicarsi a tutte le società a partecipazione pubblica salvo il caso di espresse deroghe contenute nel Testo unico.
Anche alle società a partecipazione pubblica saranno pertanto applicabili gli istituti disegnati dal CCII come:
- La Composizione Negoziata;
- Il Piano Attestato di risanamento;
- Gli accordi di ristrutturazione in tutte le loro declinazioni;
- La convenzione di moratoria;
- La transazione fiscale;
- Il c.d. PRO (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione);
- Il Concordato preventivo e semplificato;
- La liquidazione giudiziale.
I Principi cardine del Testo Unico delle società partecipate per rilevare la crisi
Dalla lettura del TUSP si possono ricavare alcuni principi cardine e alcuni obblighi gravanti sull’organo amministrativo delle società pubbliche finalizzati a valutare e monitorare il rischio di crisi.
In perfetta aderenza con gli obblighi disposti dal CCII, anche il TUSP impone all’organo amministrativo la necessaria attuazione di un sistema di controllo e monitoraggio in grado di rilevare tempestivamente l’emersione della crisi ed attuare tutte le iniziative più idonee per fronteggiarla.
Le società a controllo pubblico saranno di conseguenza tenute a:
- Adottare un programma in grado di valutare l’insorgere della crisi (Art. 6, comma 2, TUSP);
- Adottare tutte le iniziative volte a mitigare il rischio di una crisi.
- Adottare adeguati assetti organizzativi (Art. 2085, Comma 3, c.c.) funzionali ad evitare la perdita della continuità aziendale.
È ormai pacifico, infatti, che ricorra stato di crisi laddove i flussi prospettici a sostegno del debito non siano in grado di coprire un orizzonte temporale di dodici mesi.
Al fine di scongiurare tale condizione, è opportuno che la società si doti di un sistema di monitoraggio in grado di prevedere l’insorgere di condizioni patologiche.
Il Programma di valutazione del rischio
Il programma di valutazione del rischio è uno specifico strumento che l’organo amministrativo di una società pubblica è tenuto ad adottare.
Esso consiste in un apposito sistema di controllo continuo dello “stato di salute” della società che dovrà essere calibrato e adeguato alla natura, alle specificità ed alle dimensioni dell’Azienza a cui si riferisce.
La funzione del programma è quella di consentire all’organo amministrativo di essere in grado di prevedere in maniera tempestiva criticità valutando, preventivamente il “rischio della crisi”.
Si ritiene opportuno che il monitoraggio del rischio avvenga con cadenza mensile (salvo il caso in cui sia possibile prevedere un monitoraggio con cadenza meno stringente) e che lo stesso sia in grado di rilevare, perlomeno, squilibri economico finanziari patrimoniali al fine di verificare la sostenibilità del debito e la continuità aziendale per un periodo di almeno un anno.
Gli amministratori delle società a controllo pubblico, per valutare il rischio di crisi aziendale, possono strutturare il monitoraggio attraverso un Programma di cui all’articolo 6, comma 2 del TUSP o attribuire rilevanza, sulla base delle singole specificità aziendali, ad ulteriori fattori e/o indicatori che siano comunque in grado di rilevare e successivamente mitigare il rischio di crisi.
In ogni caso devono essere oggetto di monitoraggio;
- eventuali squilibri economici finanziari;
- eventuali squilibri patrimoniali;
- la sostenibilità del debito.
- le prospettive di continuità aziendale
- i c.d. segnali di allerta (art. 3, co. 4, CCII)
La fase di gestione della crisi
Le sovrapposizioni riscontrabili tra TUSP e il CCI nella rilevazione e valutazione della crisi, si riflettono anche nella gestione della crisi a seguito della sua emersione.
L’obbligo di reazione previsto dall’articolo 14, comma 2, del TUSP (che richiede l’adozione tempestiva di misure per prevenire l’aggravamento della crisi e attuare un piano di risanamento adeguato) trova riscontro nel secondo periodo dell’articolo 2086 del Codice civile, che impone all’imprenditore di agire rapidamente per adottare uno degli strumenti legali per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale.
Questo è anche evidente nell’articolo 3, comma 2, del CCII, che richiede all’azienda di prendere azioni adeguate a fronteggiare la crisi, e nell’articolo 4, comma 2, lettera b), del CCII, il quale ribadisce il dovere, per il debitore, di agire prontamente per trovare soluzioni al superamento delle condizioni che rendono probabile la crisi o l’insolvenza durante la composizione negoziata.
Il parallelismo tra il TUSP e il CCII è ulteriormente confermato dal fatto che l’articolo 14, comma 2, del TUSP riserva all’organo amministrativo la competenza in tema di gestione della crisi al pari di quanto si riscontra nell’articolo 120-bis, comma 1, del CCII, il quale stabilisce che l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è deciso esclusivamente dagli amministratori.
In sintesi, nelle società soggette al TUSP, l’emersione della crisi attiva l’obbligo per gli amministratori di adottare misure adeguate a prevenire, correggere ed eliminare gli effetti della crisi attraverso un piano di risanamento.
Queste misure possono includere gli strumenti di composizione della crisi previsti dal CCII o, se altrettanto funzionali, misure “extra CCII”.
La scelta delle misure da adottare deve, in ogni caso essere proporzionata, ragionevole e razionale, tenuto conto sia della gravità della crisi sia dell’obiettivo di preservare la sostenibilità economico-finanziaria dell’azienda.
Normalmente, il risanamento implica una ristrutturazione aziendale per ristabilire l’equilibrio economico, che potrebbe coinvolgere flussi aziendali.
Quando l’equilibrio economico non è compromesso, l’impresa può concentrarsi sulla ristrutturazione del debito senza influire sugli aspetti aziendali.
Nella predisposizione dei piani di risanamento e/o ristrutturazioni di società pubbliche sarà, poi, senz’altro necessario tener conto delle limitazioni imposte dal TUSP in ordine al “ripristino delle perdite” da parte delle amministrazioni socie (articolo 14, co. 4 e 5).
Conclusioni
In conclusione, affrontare la crisi nelle società pubbliche richiede un efficace coordinamento tra il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) e il Testo Unico in materia di società̀ a partecipazione pubblica (TUSP).
L’introduzione del D.Lgs. 14 gennaio 2019 n. 14 ha imposto agli operatori del settore una sfida interpretativa e coordinativa tra le due discipline al fine di garantire una corretta gestione delle società a partecipazione pubblica, comprese le Società in house.
È chiaro che il Codice della Crisi deve applicarsi a tutte le società a partecipazione pubblica, salvo specifiche deroghe contenute nel TUSP.
Gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal CCII, come la Composizione Negoziata, il Piano Attestato di risanamento, gli accordi di ristrutturazione, la convenzione di moratoria e altri, sono applicabili anche alle società a controllo pubblico.
Questo parallelismo si riflette sia nella fase di individuazione e valutazione della crisi che nella gestione della stessa dopo la sua emersione.
Il TUSP impone all’organo amministrativo delle società a controllo pubblico di adottare un sistema di controllo e monitoraggio per rilevare tempestivamente il rischio di crisi e intraprendere azioni idonee per fronteggiarla. Il programma di valutazione del rischio è uno strumento fondamentale per prevedere criticità e adottare misure preventive in conformità con l’articolo 6 del TUSP.
L’obbligo di reazione durante la crisi, come previsto dall’articolo 14 del TUSP e dall’articolo 2086 del Codice civile, richiede agli amministratori di agire tempestivamente per prevenire l’aggravamento della crisi e attuare un piano di risanamento adeguato.
In sintesi, nelle società soggette al TUSP, l’emersione della crisi richiede l’adozione di misure adeguate a prevenire, correggere ed eliminare gli effetti della crisi attraverso un piano di risanamento. Queste misure possono includere gli strumenti di composizione della crisi previsti dal CCII o altri approcci “extra CCII”.
La scelta delle misure deve essere proporzionata e mirata a preservare la sostenibilità economica dell’azienda.
In definitiva, il coordinamento tra il Codice della Crisi d’Impresa e il TUSP è essenziale per affrontare la crisi nelle società pubbliche in modo efficace, garantendo la continuità aziendale e la tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti.
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